Nazionalizzazioni -> Spagna
Veicoli nuovi mai immatricolati
C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;
Veicoli già immatricolati
a. “ PERMISO DE CIRCULACION - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;
b. “ TARJETA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS “ in originale autenticata – ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA . In tale documento è riportata la scadenza della revisione periodica la quale deve essere valida altrimenti sottoporre il veicolo a collaudo tecnico ;
c. TARGHE di circolazione riportate nei documenti sub a. e b. ;
Nota bene: la “ TARJETA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS“ non è necessario che sia autenticata se viene presentata anche la scheda tecnica o il COC
Assolvimento degli obblighi IVA
I veicoli da considerarsi "nuovi", immatricolati o no, sono soggetti all'assolvimento dell'IVA.
I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:
hanno percorso meno di 6000 km;
sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l'acquirente italiano) prima di 6 mesi dall'immatricolazione.
I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Un veicolo "nuovo" immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all'IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:
Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l'immatricolazione con la dizione "Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari";
Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all'estero dal richiedente l'immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell'economia e delle finanze;
Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l'immatricolazione. Devono essere presentati:
dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull'acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);
dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.
Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:
una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all'origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all'estero);
una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall'operatore che ha acquistato il veicolo all'estero;
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.
Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all'estero, acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell'economia e delle finanze.
Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all'estero acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero. Il richiedente l'immatricolazione deve presentare:
fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;
dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell'atto, superiore a 6000 km.
Nota Bene: SE I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SMARRITI, OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3); SE LE TARGHE RISULTASSERO SMARRITE OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E, DALLA DATA DELLA STESSA , DEVONO TRASCORRERE ALMENO 15 GG PRIMA DI PROCEDERE ALL’IMMATRICOLAZIONE
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