Nazionalizzazioni -> Gran Bretagna
Veicoli nuovi mai immatricolati
Ø C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia
Veicoli già immatricolati
a. “VEHICLE REGITRATION DOCUMENT “ “ V5 “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA . In sostituzione può essere presentato il “CERTIFICAT OF PERMANENT EXPORT “ “ V561 “in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA
b. “ MOT TEST CERTIFICATE “in ORIGINALE ed una sua fotocopia – autenticato dall’Autorità competente - con TRADUZIONE GIURATA (solo per veicoli sottoposti a revisione) ;
c. Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc )
NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe
Assolvimento degli obblighi IVA
I veicoli da considerarsi "nuovi", immatricolati o no, sono soggetti all'assolvimento dell'IVA. I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:
hanno percorso meno di 6000 km;
sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l'acquirente italiano) prima di 6 mesi dall'immatricolazione.
I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Un veicolo "nuovo" immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all'IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:
Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l'immatricolazione con la dizione "Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari";
Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all'estero dal richiedente l'immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell'economia e delle finanze;
Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l'immatricolazione. Devono essere presentati:
dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull'acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);
dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.
Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:
una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all'origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all'estero);
una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall'operatore che ha acquistato il veicolo all'estero;
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.
Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all'estero, acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell'economia e delle finanze.
Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all'estero acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero. Il richiedente l'immatricolazione deve presentare:
fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;
dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell'atto, superiore a 6000 km.
Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AL CAPOVERSO a. . RISULTASSERO SMARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 punto 2.3)
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