Carta di qualificazione del conducente

Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull’articolo 126-bis del Codice della strada.
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In data 05.04.2007 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il d.m. del 7 febbraio 2007 per l’attuazione del Capo II del decreto legislativo del 21 novembre 2005, n. 286, in materia di CQC – carta di qualificazione del conducente. Ossia la nuva patente professionale che sostituisce la patente C o CE per il trasporto merci, e il KD per il trasporto persone. Per chi è in possesso della patente C o CE e del KD prima del 05.04.2007, la CQC si ottiene per semplice documentazione. Per gli autisti che ne sono entrati in possesso dopo il 05.04.2007 sarà obbligatorio la frequentazione di un corso di 280 ore di cui 20 di guida e di un esame per il rilascio della CQC

Possono richiedere il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione, e quindi sono esentati dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione iniziale e di sostenere l’esame:

a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b)
residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;

Per quel che concerne il rilascio per documentazione, l’art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:

a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto;

b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto;

c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto;

d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Un conducente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC ma può in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione.

I conducenti che conseguono la patente di guida C + CE ovvero il KD successivamente alla data di pubblicazione del decreto, potranno condurre veicoli adibiti al trasporto di persone fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.

Documentazione necessaria: (per autisti in possesso della patente C o CE al 5.04.2007)
– Copia della patente
– Due foto tessera

Documentazione necessaria: (per autisti in possesso del KD al 5.04.2007) – oltre alla carta di qualificazione si ottiene anche il declassamento da KD a KB
– Copia della patente
– Copia del KD
– Due foto tessera