Disposizioni in materia di validità delle certificazioni mediche di cui all’articolo 119 del codice della strada

E’ noto che la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha, tra l’altro, modificato l’articolo 119 del codice della strada: tali novità normative fanno ritenere necessaria la predisposizione di nuove istruzioni con riferimento alla “validità” delle certificazioni mediche di cui allo stesso articolo. Al riguardo si chiarisce quanto segue.
Deve preliminarmente distinguersi tra:
a) validità del documento quale atto formale ai fini della presentazione presso gli Uffici della motorizzazione;
b) validità temporale di quanto nella certificazione attestato.
Sotto il primo profilo, deve farsi riferimento al termine ultimo utile per la presentazione della certificazione medica agli Uffici della motorizzazione, rispetto alla data nella quale la certificazione stessa è stata rilasciata. In altri termini ci si riferisce a quanto può essere retrodatato il certificato medico rispetto alla data nella quale è esibito agli Uffici.

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