Iscrizioni albo

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AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI

PREMESSA

Dal 17 agosto l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e persone è unitariamente regolato dal DLG 22.12.2000, n. 395.

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi di cose, l’attività dell’impresa, diversa dal trasporto per conto proprio (art. 31, legge n. 298/1974), eseguita, mediante autoveicoli, per trasporto di cose verso un corrispettivo (DLG n. 395/2000).
È soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000 chiunque (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, privata o pubblica) svolga l’attività sopra indicata.

La nuova disciplina unificata di accesso alle due professioni prevede, come le precedenti, la dimostrazione dei tre requisiti:

– idoneità morale (onorabilità);
– idoneità professionale (professionalità);
– capacità finanziaria.

La dimostrazione del possesso dei tre requisiti è necessaria per le imprese di autotrasporto per conto terzi di cose, per l’iscrizione all’Albo e il successivo esercizio dell’attività; i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo.

I suddetti requisiti devono permanere per il periodo di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

Le imprese che esercitano l’attività di trasportatore su strada di cose per conto terzi esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t effettuano l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.

Sono esentate dalla dimostrazione dei citati tre requisiti le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e persone già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.

ADEGUAMENTO AI REQUISITI PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI ISCRITTE ALL’ALBO PRIMA DEL 17/08/205

devono adeguarsi ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DLG n. 395/2000 entro il 17.8.2007:

Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all’Albo tra l’1.1.1978 e il 31.5.1987, con il beneficio dell’esenzione dalla dimostrazione dei requisiti della capacità professionale e finanziaria previsto dall’art. 9, DM n. 508/1987, modificato dal DM n. 100/1988.

devono adeguarsi ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DLG n. 395/2000 entro il 17.8.2009:

Le imprese di autotrasporto iscritte all’Albo alla data del 16.8.2005, con il beneficio dell’esenzione dalla dimostrazione dei requisiti della capacità professionale e finanziaria previsto dall’art. 1, cc. 2 e 3 , del DM n. 198/1991,. Il termine per l’adeguamento anzidetto è applicabile soltanto se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicoli rispettivamente contemplati dall’art. 1, cc. 2 e 3, del DM n. 198/1991.

in occasione della prima verifica del permanere dei requisiti da parte dell’autorità competente (Tale verifica periodica deve essere effettuata, a discrezione dell’autorità competente, con periodicità massima triennale):

Le aziende di autotrasporto che, ai sensi dei DM n. 198/1991 e n. 448/1991, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all’art.6 del DLG n. 395/2000 (che prevede il rilascio dell’attestato esclusivamente da parte di istituti bancari).

CONFRONTO NORMATIVO

Requisito dell’idoneità morale:

Tabella di raffronto fra la disciplina pregressa e quella dettata dal DLG n. 395/2000.

In merito al requisito dell’onorabilità, le tabelle si riferiscono al significato più ampio del termine, includendo, pertanto, i requisiti elencati nell’art. 13, legge n. 298/1974. Il requisito dell’onorabilità non sussiste, o cessa di sussistere, quando la persona soggetta al requisito:

Dopo l’attuazione del DLG n. 395/2000 (come integrato e modificato dal DLG n. 478/2001).

Prima dell’attuazione del DLG n. 395/2000 relativamente al trasporto di merci.

abbia riportato, con sentenza definitiva per reato non colposo, una o più condanne a pena superiore a due anni e sei mesi.

abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti non colposi.

abbia riportato, con sentenza definitiva una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del Codice penale o per uno dei delitti di cui agli artt. 416, 416 bis, 513 bis, 589 c. 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648 bis e 648 ter Codice penale; per uno dei delitti di cui all’art. 3, legge20.2.1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2.10.1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli artt. 73, c. 1 e 74, DPR 9.10.1990, n. 309; per il delitto di cui all’art. 189, cc. 6 e 7, DLG 30.4.1992, n. 285 per uno dei delitti di cui all’art. 12, DLG 25.7.1998, n. 286.

abbia riportato una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro: patrimonio, fede pubblica ordine pubblico, industria e commercio.

abbia subito, con sentenza definitiva una condanna per il delitto di cui all’art. 18, c. 3,per il delitto di legge 18.4.1975, n. 110;cui all’art. 282, DPR 23.1.1973, n. 43; per la contravvenzione di cui all’art. 186 c. 2, anche in combinato disposto con l’art.187, c. 4, DLG n. 285/1992.

disposizioni non previste.L’art. 4 DM n. 198/1991 prevede: abbia riportato qualsiasi condanna per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4, legge 20.2.1958, n. 75 risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, a una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

abbia subito, in via definitiva, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 26 legge n. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di cui all’art. 1, c. 2, DLG n. 395/2000 ovvero, per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’art.167, c. 10, DLG n. 285/1992.

siano state inflitte in via definitiva sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti l’attività di trasporto su strada, in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli.

abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale e assistenziale.

siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione. L’art. 13, c. 1, punto 5, legge n. 298/1974 prevede, tra i requisiti necessari per l’iscrizione (in via definitiva), l’aver ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali per i propri dipendenti.

in relazione alla persona che esercita la direzione dell’attività, anche nel caso di violazione degli artt. 589, c. 2, Codice penale, 189, cc. 6 e 7, 186, c. 2, e 187, c. 4, DLG n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), art. 5 DLG n. 395/2000 commesse dal dipendente,, nell’esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni, disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

disposizione non prevista.

sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza.

disposizione non prevista.

 

Tabella di raffronto relativa alle modalità di applicazione.

Dopo l’attuazione del DLG n. 395/2000 relativamente al trasporto di merci.

Prima dell’attuazione del DLG n. 395/2000.

nei casi in cui è contemplata la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

disposizione non prevista. Venivano quindi, computati esclusivamente i periodi di pena detentiva effettivamente scontati.

è considerata condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice.

disposizione non prevista. Alcune circolari ministeriali hanno precisato che, nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, vista la peculiarità del procedimento che non implica una vera e propria condanna per l’imputato, la stessa non deve essere considerata.

l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g), art. 5 DLG n. 395/2000 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi.

disposizione non prevista. A riguardo è necessario, però, fare riferimento alle disposizioni precedentemente citate.

la sussistenza del requisito dell’onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi 1 DLG n. 395/2000;, 2, 3, 4, 5, 6, 7, art. 5.

disposizione non prevista.

il requisito dell’onorabilità è riacquistato, per le ipotesi di cui al comma 2, lettera f), art. 5 DLG n. 395/2000, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.

disposizione non prevista.

 

Requisito della capacità finanziaria:

Tabella di raffronto del fra la disciplina pregressa e quella dettata dal DLG n. 395/2000.

Il requisito della capacità finanziaria sussiste in presenza di una disponibilità di risorse finanziarie pari ad almeno:

Dopo l’attuazione del DLG n. 395/2000 relativamente al trasporto di merci.

Prima dell’attuazione del DLG n. 395/2000.

cinquantamila euro, qualora il soggetto abbia la disponibilità, a qualunque titolo fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un veicolo adibito all’attività di trasportatore su strada cinquemila euro, per ogni veicolo supplementare.

cento milioni di lire (quota base per l’impresa senza l’integrazione necessaria per ciascun veicolo in disponibilità).

cinque milioni di lire, per ciascun veicolo munito di autorizzazione.

Cinque milioni di lire per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico senza limitazioni di peso in più.

 

Sarà ancora possibile dimostrare il possesso del requisito mediante valutazione di conti annuali del soggetto interessato, ove esistano i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti,tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per il soggetto interessato costi, tutti gli attivi, compresi proprietà o pagamenti iniziali per veicoli, edifici impianti, attrezzature e installazioni, capitale di esercizio. Un’attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi in precedenza citati, da imprese che esercitano attività bancaria (vedi fax simile allegato al regolamento) non sono più accettate le attestazioni rilasciate da istituti finanziari.

 

  1. Il nuovo testo di legge precisa che la valutazione deve essere fatta sulla scorta degli elementi precitati. La vecchia norma non prevedeva, invece, alcun collegamento tra l’attestazione e gli elementi di valutazione.

  2. Le precedenti disposizioni prevedevano che l’attestazione potesse essere rilasciata solo da istituti bancari o finanziari con capitale non inferiore a cinque miliardi.

  3. Il nuovo decreto prevede l’obbligo di comunicazione all’autorità competente, in capo agli istituti di credito, entro 15 giorni dalla loro conoscenza, di ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata. Non sono però previste, al momento, sanzioni in caso di violazione del precetto.

 

Requisito della capacità professionale:

Tabella di raffronto del fra la disciplina pregressa e quella dettata dal DLG n. 395/2000.

Dopo l’attuazione del DLG n. 395/2000 relativamente al trasporto di merci.

Prima dell’attuazione del DLG n. 395/2000.

in deroga al disposto del comma 2 art. 7, DLG n. 395/2000, in capo alla persona che provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva continuativa e attuale di almeno cinque anni, svolgendo, nell’interesse di uno o più soggetti, stabiliti nell’Unione europea o negli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico e aventi i requisiti di cui all’art. 4 (decreto citato) che regolarmente esercitano o hanno esercitato l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, la direzione dell’attività e superi la prova d’esame di controllo di cui citata si considera attuale se, alla data di all’art. 8, c. 4; l’esperienza pratica in precedenza presentazione della domanda per l’ammissione alla prova dell’esame di controllo, la direzione dell’attività è in corso di svolgimento, cessata o interrotta da non più di sei mesi.

sono esonerati dall’esame per l’ottenimento dell’attestato di capacità professionale, i candidati che comprovino un’esperienza pratica di almeno cinque anni a livello di direzione in un’impresa di trasporti; alcune circolari hanno precisato che i soggetti interessati al rilascio dell’attestato”per anzianità” devono risultare, all’atto della domanda, da presentare al competente ufficio territoriale del SIIT-trasporti, inseriti in un’impresa regolarmente iscritta all’Albo e titolare di autorizzazione. Il requisito, per altro può intendersi soddisfatto anche in pendenza dei tempi tecnici necessari per l’inserimento in altra impresa regolarmente iscritta.

le prove scritte per l’esame di cui all’art. 7 cc. 2, 3 e 4 (decreto citato) consistono in60 domande con risposta a scelta fra quattro alternative, un’esercitazione su un caso pratico.

le precedenti disposizioni prevedevano soltanto domande a risposta multipla sintetica.

per gli effetti dell’art. 7, cc. 2 e 3, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prima prova(c. 1, lettera a)), 20 punti per la seconda (c. 1, lettera b)), e un punteggio complessivo (somma dei punteggi di entrambe le prove) di almeno 60 punti. Per gli effetti dell’art. 7, c. 4 (soggetti con esperienza quinquennale) l’esame è superato se il candidato ottiene almeno30 punti per la prima prova, almeno 16 punti per la seconda e un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

disposizione non prevista.

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre (con oneri a carico del soggetto richiedente), a esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo l’1.10.1999, un attestato d’idoneità professionale rilasciato dall’autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l’attività di trasporto ai sensi dell’art. 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per copertura spese relative all’esame supplementare.

disposizione non prevista.

possono partecipare alle prove d’esame, per l’ottenimento dell’attestato di capacità professionale, le persone, maggiori d’età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d’esame presso la provincia nel cui territorio hanno residenza anagrafica o iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza di queste, residenza normale.

possono partecipare all’esame coloro che si trovino in una delle seguenti posizioni: soggetti che comprovino di aver frequentato appositi corsi di preparazione all’esame e siano in possesso del relativo attestato di frequenza; soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; soggetti che abbiano maturato esperienza di almeno un anno di diretta collaborazione con soggetti, titolari di attestato di capacità professionale, che svolgono attività direzionale del trasporto in imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori.